Whistleblowing
Cosa può essere segnalato
Non esiste un elenco esaustivo degli atti illeciti o delle irregolarità che possono costituire oggetto di una segnalazione. Le segnalazioni sono considerate rilevanti quando riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità che ledono l'interesse pubblico. All'interno del modulo di segnalazione troverete un elenco di argomenti che vi aiuteranno a compilare la vostra segnalazione; vi preghiamo di selezionarne uno. Per ulteriori dettagli, potete consultare il regolamento pertinente. La segnalazione non riguarda reclami personali presentati dalla parte segnalante.
La condotta illecita segnalata deve riguardare situazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, anche in modo fortuito, in relazione al proprio rapporto di lavoro e al ruolo ricoperto. Le segnalazioni basate esclusivamente su sospetti o dicerie non possono essere considerate meritevoli di tutela, in quanto è necessario salvaguardare gli interessi dei terzi interessati dalle informazioni segnalate e, allo stesso tempo, evitare che l'amministrazione o l'ente svolgano indagini interne che potrebbero essere inefficaci e, in ogni caso, costose.
Infine, il requisito della veridicità dei fatti riportati rimane essenziale al fine di proteggere la parte segnalata.
Si precisa che l'identità dell'informatore e qualsiasi altra informazione dalla quale tale identità possa essere direttamente o indirettamente dedotta non possono essere divulgate, senza il consenso esplicito dell'informatore, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni e espressamente autorizzati al trattamento di tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
SUBMIT A REPORTSi prega di notare che, se la segnalazione viene presentata in forma anonima, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui tale identità possa essere direttamente o indirettamente dedotta non possono essere divulgate senza il consenso esplicito del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni e espressamente autorizzate al trattamento di tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tale anonimato non consentirà al responsabile esterno incaricato della procedura di rilasciare una ricevuta di ritorno della segnalazione al segnalante, di mantenere comunicazioni con il segnalante, di richiedere eventuali informazioni aggiuntive se necessario, o di fornire un feedback sulla segnalazione.
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